La vicenda nasce da un accordo di compravendita immobiliare in cui il Promittente Venditore e il Promissario Acquirente si sono scambiati reciproche accuse di inadempimento, chiedendo entrambi la risoluzione del contratto. Poiché nessuna colpa specifica è stata accertata, i giudici hanno dichiarato lo scioglimento del vincolo per impossibilità di esecuzione. Il nodo centrale ha riguardato il calcolo dell'indennizzo dovuto al venditore per l'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la risoluzione del contratto preliminare senza colpa decorre dal momento in cui si incrociano le volontà di sciogliere il vincolo, ossia dal deposito della domanda riconvenzionale in giudizio, e non dalla consegna originaria del bene. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare l'indennizzo.
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