Un contribuente si opponeva all'ipoteca iscritta dal Fisco su immobili inseriti in un fondo patrimoniale, sostenendo che il debito fiscale, derivante dalla sua attività d'impresa, fosse estraneo ai bisogni familiari. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sulla pignorabilità fondo patrimoniale: spetta al debitore, e non al Fisco, l'onere di provare che il debito è stato contratto per scopi estranei alle necessità della famiglia. La sola provenienza del debito da un'attività imprenditoriale non è sufficiente a dimostrarlo. Di conseguenza, l'ipoteca è stata ritenuta legittima.
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