La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver patteggiato una pena per tentato omicidio e lesioni personali, contestava la qualificazione giuridica del fatto. La difesa mirava a ottenere la riqualificazione del reato in lesioni aggravate, sostenendo un errore nella valutazione del giudice di merito. Gli Ermellini hanno chiarito che, nel rito speciale del patteggiamento, il ricorso per cassazione sulla qualificazione del fatto è consentito solo in presenza di un errore manifesto e macroscopico. Poiché la sentenza del GIP era solidamente motivata e coerente con gli elementi costitutivi del tentato omicidio, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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