L'Amministrazione Finanziaria aveva riqualificato una serie di operazioni societarie concatenate (conferimento di ramo d'azienda, cessione di quote e successiva fusione per incorporazione) come un'unica cessione di ramo d'azienda, richiedendo una maggiore imposta di registro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle società contribuenti, stabilendo che il fisco non può collegare atti diversi per presumere un intento elusivo. Secondo la nuova formulazione dell'articolo 20 del Testo Unico dell'Imposta di Registro, che ha valore retroattivo, l'imposta si applica esclusivamente in base agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, senza poter considerare elementi esterni o contratti collegati. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato definitivamente gli avvisi di liquidazione emessi dall'ufficio tributario.
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