L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato una complessa operazione societaria, consistente in aumenti di capitale e cessione di quote, in un'unica cessione di ramo d'azienda, applicando una maggiore imposta di registro ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 131/1986. La Società ha impugnato l'atto di accertamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società, stabilendo che l'imposta di registro è un'imposta d'atto. Pertanto, la riqualificazione da parte del fisco deve basarsi esclusivamente sugli elementi desumibili dall'atto stesso, senza considerare atti collegati o elementi esterni. Se l'Amministrazione finanziaria intende contestare un disegno elusivo o un abuso del diritto, deve attivare la specifica procedura di garanzia che prevede il contraddittorio preventivo con il contribuente, a pena di nullità dell'accertamento.
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