Un imputato aveva raggiunto un accordo di patteggiamento con il Pubblico Ministero. Successivamente, le parti hanno concordato una nuova richiesta di patteggiamento, basata su una diversa qualificazione del reato, che prevedeva una pena inferiore. Il Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.) ha però emesso la sentenza basandosi sul primo accordo, ignorando il secondo. La Corte di Cassazione ha annullato questa sentenza. Ha stabilito che, sebbene un patteggiamento non possa essere revocato unilateralmente, le parti possono congiuntamente sostituirlo con un nuovo accordo. La sentenza del G.U.P. non era quindi correlata alla volontà attuale delle parti. Il caso tornerà al Tribunale per una nuova valutazione basata sul secondo patteggiamento.
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