Una società fallita ha agito contro una banca per la ripetizione dell'indebito bancario, chiedendo il rimborso di interessi e commissioni ritenuti illegittimi. La società, però, non ha prodotto il contratto di conto corrente, ma solo una parte degli estratti conto. La banca ha contestato la domanda proprio per questa mancanza. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: per provare l'indebito non è indispensabile produrre il contratto. La prova può essere fornita anche con altri mezzi, come gli estratti conto parziali, che possono essere integrati da una perizia tecnica (CTU) per ricostruire il rapporto. La Corte ha quindi respinto il ricorso della banca, confermando la condanna al rimborso.
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