Una società ha citato in giudizio un istituto di credito per la restituzione di somme indebitamente pagate su un rapporto di conto corrente durato decenni, lamentando l'applicazione di interessi anatocistici e ultralegali. Tuttavia, non ha prodotto la serie completa degli estratti conto. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha respinto il ricorso. Ha ribadito che l'onere della prova degli estratti conto spetta al cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito. La mancanza di documentazione completa impedisce la ricostruzione del rapporto dare/avere e, di conseguenza, la verifica della fondatezza della domanda, rendendo impossibile accogliere la richiesta del correntista.
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