L'Agenzia delle Entrate ha contestato la dichiarazione IRES di un'azienda per il 2007, riguardante la plusvalenza tassabile derivante dalla cessione di partecipazioni. L'azienda aveva conferito un complesso aziendale a una nuova società, poi venduto le quote. Un primo contratto di vendita fu risolto, portando al trattenimento di una caparra e alla costituzione di un fondo rischi. L'Agenzia riteneva errato il calcolo della plusvalenza e l'utilizzo del fondo. Dopo che i giudici tributari di primo e secondo grado avevano dato ragione all'azienda, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha annullato la decisione precedente, ritenendo la motivazione insufficiente e incomprensibile, e ha rinviato il caso a una diversa Commissione Tributaria Regionale per un nuovo giudizio sulla corretta determinazione della plusvalenza tassabile.
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