Un soggetto, condannato in primo grado, concorda in appello una riduzione della pena, rinunciando a quasi tutti i motivi di gravame. Successivamente, ricorre in Cassazione lamentando la mancata declaratoria di prescrizione per alcuni reati. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, specificando che la rinuncia formale al motivo d'appello sulla prescrizione, effettuata tramite procuratore speciale, costituisce una valida e irrevocabile rinuncia alla prescrizione stessa. Inoltre, ha ribadito che per il reato abituale di esercizio abusivo di attività finanziaria, la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta.
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