Un indagato propone ricorso in Cassazione contro un'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua impugnazione contro un decreto di sequestro preventivo. Tuttavia, prima dell'udienza, l'indagato presenta una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte stabilisce che, in questo caso, il ricorrente deve pagare solo le spese processuali, ma non la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, poiché la rinuncia tempestiva esclude una colpa nell'impugnazione.
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