Un contribuente ha impugnato vari avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell'IMU. Il ricorso originario è stato notificato oltre i termini a causa di una grave malattia che ha colpito il difensore. I giudici di merito hanno respinto la richiesta del contribuente, negando la concessione della rimessione in termini. Secondo i magistrati territoriali, la nomina di due distinti avvocati escludeva l'impossibilità oggettiva di agire tempestivamente, poiché il secondo legale non risultava impedito. La Corte di Cassazione non ha definito subito il giudizio, ma ha ravvisato una questione di particolare rilievo sull'istituto della rimessione in termini. Per tale ragione, i giudici hanno trasmesso gli atti alla sezione ordinaria tributaria per una trattazione approfondita.
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