Una società aveva richiesto il rimborso di un cospicuo credito IVA ma, non potendo fornire la garanzia richiesta, ha formalmente rinunciato alla domanda. Successivamente, ha utilizzato tale credito in compensazione nella dichiarazione dell'anno seguente. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, sostenendo che la rinuncia non fosse valida. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, stabilendo che la rinuncia alla richiesta di rimborso non estingue il diritto al credito, che può quindi essere legittimamente utilizzato in detrazione o compensazione, purché ciò avvenga nel rispetto dei termini di legge.
Continua »