La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro una società per il rimborso dell'imposta di registro. La decisione si basa sulla sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza originaria, presupposto dell'imposta, è stata definitivamente annullata. La Corte ha stabilito che, venendo meno il titolo impositivo, l'Amministrazione non ha più interesse a proseguire il contenzioso, condannandola al pagamento delle spese legali secondo il principio di soccombenza virtuale.
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