Un automobilista, fermato per un controllo, viene condannato per il reato di rifiuto accertamento stupefacenti. Le forze dell'ordine avevano richiesto il test basandosi su elementi sintomatici, come la dilatazione delle pupille. L'uomo si opponeva, sostenendo che i sospetti fossero infondati. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, ritenendo gli indizi fisici sufficienti a legittimare la richiesta di accertamenti. La decisione finale ha anche tenuto conto dei precedenti specifici dell'imputato, che hanno impedito la concessione di benefici come le attenuanti generiche. L'automobilista ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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