La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato contro la revoca di una misura alternativa. La decisione si fonda sulla valutazione complessiva del comportamento del soggetto, che include precedenti violazioni, 31 precedenti penali e un'attitudine refrattaria alle regole. La Corte ha ritenuto che tale condotta dimostri l'inutilità della prosecuzione della misura ai fini della rieducazione, giustificando la revoca misura alternativa con effetto retroattivo, dato che la prima infrazione era avvenuta poche ore dopo l'inizio del beneficio.
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