Un automobilista, coinvolto in un sinistro stradale e trovato con un tasso alcolemico elevato tramite esame ematico, ha contestato la validità della prova. L'automobilista sosteneva che l'avviso della facoltà difensiva, ovvero il diritto di essere assistito da un avvocato, fosse stato dato dopo il prelievo di sangue. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che il momento del consenso al prelievo e quello dell'avviso della facoltà difensiva sono distinti. L'avviso deve precedere l'esecuzione dell'atto irripetibile, ma non necessariamente l'espressione del consenso. La sentenza ha confermato la condanna dell'automobilista.
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