Un condannato all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio ha presentato un ricorso straordinario per errore di fatto alla Corte di Cassazione. Il ricorrente sosteneva che la precedente sentenza si basasse su circostanze inesistenti o su un travisamento delle prove, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che l'errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., riguarda solo sviste materiali nella lettura degli atti, non una contestazione sulla valutazione delle prove. Le censure del ricorrente erano, in realtà, critiche al giudizio di merito, non errori materiali.
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