La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato personalmente da un condannato avverso un'ordinanza del Tribunale di Perugia. La decisione si fonda sulla normativa introdotta con la legge n. 103 del 2017, che impone, a pena di inammissibilità, che ogni ricorso di legittimità sia sottoscritto da un avvocato iscritto all'apposito albo speciale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, evidenziando come il ricorso personale cassazione non sia più una via percorribile.
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