Un Istituto Sanitario ha contestato le tariffe rimborsate dalla Regione per le prestazioni ospedaliere. Dopo una lunga disputa, un commissario ha fissato i prezzi, ma l'Istituto ha ritenuto che il calcolo fosse errato. L'ente ha quindi presentato un ricorso per revocazione davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che il giudice avesse preso una svista sui numeri. Il Consiglio di Stato ha però respinto la richiesta, definendo l'errore non come una svista materiale, ma come una valutazione complessa dei costi. L'Istituto si è rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando un rifiuto del giudice di esercitare il proprio potere. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Cassazione non può infatti sindacare il modo in cui il giudice amministrativo interpreta le regole sulla revocazione, poiché ciò riguarda il merito della decisione e non i confini del potere giudiziario.
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