Un Comune aveva impugnato un avviso di accertamento ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) relativo a piattaforme petrolifere offshore. Dopo che i giudici di merito avevano escluso la tassabilità delle piattaforme, il Comune ha presentato ricorso per cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, il Comune ha presentato una rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte (l'Azienda). La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio, riconoscendo la validità della rinuncia e stabilendo che, in questi casi di estinzione sopravvenuta, non si applica il pagamento del doppio contributo unificato, previsto solo per i ricorsi inammissibili fin dall'inizio.
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