L'Imputato, condannato in appello per i reati di resistenza e lesioni, ha impugnato il verdetto contestando il mancato riconoscimento del vizio di mente. Tuttavia, il soggetto ha redatto e sottoscritto l'atto di impugnazione in prima persona, senza l'assistenza di un legale abilitato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge processuale impone che l'atto sia redatto e sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. Di conseguenza, il ricorso per cassazione personale non produce alcun effetto protettivo e comporta la condanna alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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