Un uomo, detenuto per atti persecutori contro la compagna, riceve la misura della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi. Decide di impugnare il provvedimento presentando un ricorso per cassazione personale, ossia scritto e firmato direttamente da lui senza l'assistenza di un avvocato abilitato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione personale non è più consentito in materia penale. L'atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese del processo e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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