La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16387/2024, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro una sentenza di patteggiamento in appello. La Corte ha ribadito che il ricorso per patteggiamento in appello è consentito solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà o al consenso, e non per contestare nel merito la responsabilità o la congruità della pena, considerati motivi rinunciati con l'accordo stesso.
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