Una società di ristorazione ha chiesto il risarcimento danni per interruzione servizio telefonico, lamentando perdite commerciali, danni all'immagine e sofferenza morale del gestore a causa del mancato preavviso e del ritardo nel riallaccio della linea. La Corte d'Appello ha riconosciuto solo l'indennizzo contrattuale, escludendo gli altri pregiudizi per mancanza di prove concrete. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del ristoratore, confermando che il danno patrimoniale richiede la prova di una variazione negativa degli affari tramite il confronto con i dati fiscali degli anni precedenti. Inoltre, il danno non patrimoniale non può essere considerato automatico (in re ipsa) e, nel caso del gestore, non ha superato la soglia minima di gravità per essere risarcito. Il ristoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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