Un commerciante, condannato per ricettazione di prodotti contraffatti, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L'imputato lamentava la mancata ammissione di una perizia tecnica che, a suo dire, avrebbe dimostrato l'autenticità della merce. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché si trattava di una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: un **ricorso inammissibile per ricettazione** impedisce di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, anche se questa fosse maturata dopo la sentenza precedente. L'imputato perde definitivamente e viene condannato al pagamento delle spese e di una multa.
Continua »