La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di evasione. La Corte ha stabilito che la mancata risposta al controllo delle forze dell'ordine costituisce una prova e non un semplice sospetto. Inoltre, ha ribadito che la valutazione sulla pena e sulle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso di specie, dati i precedenti del ricorrente. Questo caso chiarisce i limiti del sindacato della Cassazione, confermando la validità di un ricorso inammissibile evasione se i motivi sono infondati.
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