Un Lavoratore, condannato per rapina, ha visto la sua pena ridotta in appello grazie a un concordato (accordo sulla pena) ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. Ha poi presentato un ricorso in Cassazione, contestando la sua responsabilità e la pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, dopo un concordato in appello, non si possono contestare i motivi relativi alla responsabilità penale o alla determinazione della pena, a meno che non vi siano vizi specifici nella formazione dell'accordo o la pena sia illegale. Il Lavoratore ha perso e dovrà pagare le spese processuali e una multa alla Cassa delle ammende.
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