Il Ricorrente ha impugnato la decisione del Tribunale di Milano che aveva negato la **revoca del sequestro preventivo** su un immobile. Il sequestro era stato disposto per opere abusive. Il Ricorrente sosteneva che il riconoscimento di una Fondazione, destinata a realizzare un progetto studentesco sull'area, costituisse un "fatto nuovo" che eliminava il pericolo (periculum in mora) e giustificava la revoca. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il riconoscimento della Fondazione non incide sulla legittimità delle opere preesistenti. Per eseguire lavori su un bene sequestrato, non serve la revoca, ma un'autorizzazione del Pubblico Ministero. La Corte ha quindi confermato il sequestro, condannando il Ricorrente alle spese.
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