Un Offeso ha presentato ricorso contro un'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice delle indagini preliminari (G.I.P.), contestando la valutazione delle prove e vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo è avvenuto perché, dopo l'entrata in vigore della legge 103/2017, le ordinanze di archiviazione emesse all'esito di un'udienza camerale non sono più impugnabili con un ricorso in Cassazione. Si possono solo reclamare al tribunale monocratico per specifici vizi di nullità. L'Offeso, avendo scelto lo strumento processuale sbagliato, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, rendendo il suo Ricorso in Cassazione inammissibile.
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