La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata, condannata per un reato legato agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L'imputata aveva impugnato la sentenza d'appello, contestando la motivazione e l'applicazione della legge penale, in particolare riguardo al rigetto delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello, un accordo sulla pena, preclude la possibilità di contestare tali aspetti in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile e l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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