L'Imputato ha concordato una pena di quattro anni di reclusione e una multa per reati di droga, ricettazione e possesso di armi. Successivamente, ha proposto un ricorso contro patteggiamento, lamentando che il giudice non avesse rilevato cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la legge limita fortemente i motivi di impugnazione contro le sentenze di patteggiamento. È possibile ricorrere solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore nella qualificazione giuridica o illegalità della pena. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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