Un uomo, condannato per reati di droga a seguito di patteggiamento a quattro anni di reclusione ed diciotto mila euro di multa, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione della sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento. I giudici hanno chiarito che, a seguito delle riforme legislative dell'articolo 448 del codice di procedura penale, la sentenza emessa su richiesta delle parti non può più essere impugnata per difetto di motivazione, ma solo per motivi tassativi stabiliti dalla legge. Di conseguenza, il ricorso contro il patteggiamento è stato respinto con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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