L'imputato ha concordato con il pubblico ministero l'applicazione della pena davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso contro il patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e chiedendo l'annullamento della sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La legge limita tassativamente le ipotesi di impugnazione delle sentenze concordate a vizi sulla volontà, difetto di correlazione, errore sulla qualificazione del reato o illegalità della sanzione. Una volta ratificato l'accordo, l'imputato non può ridiscutere la misura della pena o le attenuanti. La Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
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