Un'impresa di giardinaggio ottiene un'ingiunzione di pagamento contro un condominio per fatture insolute. Il condominio si oppone, lamentando un servizio inadeguato. Il Tribunale respinge l'opposizione, stabilendo che una comunicazione via email dell'amministratore, in cui si ammettevano difficoltà finanziarie come causa del ritardo nei pagamenti, costituisce un riconoscimento di debito. Questo inverte l'onere della prova e rende l'eccezione di inadempimento, sollevata successivamente, un pretesto contrario a buona fede.
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