La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di due soggetti condannati per riciclaggio di veicoli. I due vennero sorpresi a smontare un autocarro rubato, già privo di targhe identificative, in un'area dove si trovavano altri beni di provenienza illecita. Uno dei condannati ha sostenuto di aver commesso solo un tentato riciclaggio, mentre l'altro ha contestato la qualificazione del reato. La Cassazione ha confermato che l'atto di smontare un veicolo già privo di targhe costituisce riciclaggio consumato, poiché ostacola l'identificazione della provenienza illecita. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, confermando le condanne e imponendo il pagamento delle spese processuali.
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