La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4332/2024, ha chiarito un punto cruciale del processo tributario. Ha stabilito che il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante decorre dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, non dalla spedizione. Inoltre, il mancato deposito della ricevuta di spedizione non rende l'appello inammissibile se l'avviso di ricevimento, regolarmente depositato, contiene la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale, potendo così sostituire il primo documento.
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