L'Imputato, accusato dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso, ha stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena, rinunciando contestualmente ai motivi sul merito della responsabilità. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando il vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla consapevolezza della loro provenienza illecita. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo stretto tramite il concordato in appello limita il giudizio ai soli motivi non rinunciati, creando una preclusione processuale. Di conseguenza, non è più possibile impugnare in sede di legittimità gli aspetti del processo a cui si è espressamente rinunciato. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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