Un uomo, sorpreso a vendere merce illegale nei locali di un cinema dismesso, viene condannato per il reato di ricettazione di prodotti contraffatti con l'aggravante della recidiva qualificata. L'imputato propone ricorso in Cassazione, sostenendo l'intervenuta prescrizione del reato e contestando la valutazione delle prove sulla sua consapevolezza dell'origine illecita dei beni. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la valutazione delle prove di merito non è riesaminabile in sede di legittimità. Inoltre, confermano che il limite all'aumento di pena per la recidiva non influisce sul calcolo dei termini di prescrizione, i quali restano determinati da parametri oggettivi e astratti. Di conseguenza, il reato non è prescritto e l'imputato viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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