La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che negava la riabilitazione a un soggetto condannato per bancarotta fraudolenta. La decisione chiarisce che, nel procedimento di riabilitazione, sul richiedente grava un semplice onere di allegazione, non un onere probatorio pieno. Spetta al giudice del Tribunale di Sorveglianza il compito di verificare, anche d'ufficio, la veridicità dei fatti affermati, come l'adempimento delle obbligazioni civili. Il rigetto di un documento solo perché in copia o con firma illeggibile, senza ulteriori indagini, costituisce un'inerzia ingiustificata da parte del giudice.
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