La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza del Tribunale che aveva negato la revoca della sospensione condizionale della pena. Il caso riguarda un individuo che, dopo aver ottenuto un primo beneficio, ha subito una seconda condanna, anch'essa con pena sospesa. Tuttavia, la sospensione della seconda pena è stata successivamente revocata. Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la seconda pena, essendo stata originariamente sospesa, non potesse comportare la revoca della prima. La Cassazione ha chiarito che, una volta revocata la seconda sospensione, la relativa condanna diventa presupposto valido per la revoca del beneficio precedente, annullando la decisione per travisamento dei fatti.
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