La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato avverso la revoca della pena sospesa. L'ordinanza chiarisce che la dichiarazione di irreperibilità del condannato nella fase esecutiva non costituisce una violazione del contraddittorio, poiché le norme sull'assenza previste per la fase di cognizione non si applicano in questa sede. Di conseguenza, il ricorso basato su tale presunto vizio procedurale è stato ritenuto manifestamente infondato, con condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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