La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla revoca della messa alla prova di un imputato che aveva violato le prescrizioni del programma. Nonostante il parziale svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la mancata presa in carico da parte dei servizi territoriali e l'assenza di contatti con l'assistente sociale sono state ritenute sufficienti per giustificare la revoca. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che anche una singola, ma significativa, trasgressione può comportare la revoca della messa alla prova se dimostra il disinteresse dell'imputato al percorso di recupero.
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