Il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad un uomo in relazione a due precedenti condanne. Il Giudice dell'esecuzione, a seguito di un precedente annullamento con rinvio, ha commesso uno sbaglio e ha revocato il beneficio riferendosi a una terza condanna diversa. In quella terza sentenza, peraltro, la sospensione della pena non era mai stata concessa. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice ha superato i limiti del giudizio di rinvio. L'ordinanza errata è stata quindi annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.
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