La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revisione di una condanna per un reato successivamente oggetto di abolizione. Secondo la Corte, in caso di abolizione del reato, lo strumento corretto non è la revisione, bensì la revoca della sentenza da richiedere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p., poiché viene meno qualsiasi interesse a impugnare un fatto non più considerato illecito dall'ordinamento.
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