Un soggetto ha richiesto la revoca della confisca di quote societarie, misura disposta nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico di terzi. Il Tribunale ha respinto l'istanza e l'interessato ha proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con questa ordinanza, ha chiarito che per le misure di prevenzione antecedenti alla riforma del 2011, il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione ma l'appello. Di conseguenza, ha riqualificato l'impugnazione e trasmesso gli atti alla Corte d'Appello competente, sottolineando l'importanza di garantire un riesame completo del merito nel procedimento di revoca confisca.
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