La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di revoca confisca prevenzione relativo a un immobile. Il soggetto destinatario della misura, basata su una presunta sproporzione reddituale, era stato successivamente assolto in un processo penale per intestazione fittizia dello stesso bene, poiché non era stata provata l'origine illecita dei fondi. Rilevando un insanabile conflitto logico tra le due decisioni, la Corte ha annullato il provvedimento che negava la revoca per il soggetto assolto, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di un terzo rivendicante per difetto di legittimazione.
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