La Corte di Cassazione ha stabilito che se la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale non è mai effettivamente iniziata per mancata sottoscrizione del verbale da parte del condannato, il procedimento per la dichiarazione di inefficacia non è autonomo. Pertanto, la notifica degli atti a tale procedimento è legittimamente effettuata al difensore nominato nella fase di richiesta della misura, senza necessità di una nuova nomina. Il caso riguardava un soggetto, resosi irreperibile, a cui era stata concessa la misura da espiare all'estero, rendendone impossibile l'esecuzione e portando alla revoca affidamento in prova.
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