Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta, ha richiesto la revisione del processo penale basandosi su nuove prove relative a una truffa subita. La Corte d'Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità, ritenendo le 'nuove' prove non decisive per demolire il giudicato, ma ha annullato la sanzione pecuniaria di 800 euro imposta al ricorrente. La Suprema Corte ha stabilito che la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende deve essere sempre accompagnata da una specifica motivazione sulla colpa del richiedente, in assenza della quale la sanzione è illegittima.
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