Un politico, condannato per corruzione elettorale basata sulla testimonianza di un elettore e su registrazioni audio, ha richiesto la revisione del processo. Ha presentato nuove testimonianze e una perizia che attestava la manipolazione delle registrazioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che, mentre le nuove testimonianze volte a una mera rivalutazione delle prove non sono ammissibili, la Corte d'Appello ha il dovere di esaminare l'accusa di manipolazione delle registrazioni. Questo vale anche se il reato di falso è prescritto, annullando così la decisione precedente e rinviando il caso per una nuova valutazione su questo specifico punto.
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